Con sentenza n. 5056 del 15 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento disciplinare comminato a seguito del rifiuto del lavoratore alla direttiva del datore di lavoro di procedere a prestare le proprie attività non più presso il proprio domicilio ma presso i locali dell’azienda.

La valutazione dell’adeguatezza della comunicazione con la quale il datore di lavoro apre, ai sensi dell’art.4 della legge n.223 del 1991,  la procedura di mobilità spetta al giudice di merito che, nel caso di specie, ha correttamente escluso debba contenere tutti gli elementi che caratterizzeranno,

Non integra violazione del dovere di diligenza  di cui all’art. 2104 Cod.Civ.  l’omissione, da parte del lavoratore, di una condotta che non sia prevista tra quelle contrattualmente dovute e che, comunque, non risulti , ai fini della più utile esecuzione della prestazione di lavoro,  ad 

Decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere le ferie  che ancora non siano state godute, ma è tenuto esclusivamente a risarcire il danno mediante l’erogazione di un’indennità sostitutiva che, da un lato, ha carattere risarcitorio, in quanto