Cass. n. 2113 del 3 febbraio 2016 – La comunicazione con la quale il datore di lavoro apre la procedura di mobilità non necessariamente deve contenere tutti gli elementi che risulteranno dal successivo accordo sindacale

La valutazione dell’adeguatezza della comunicazione con la quale il datore di lavoro apre, ai sensi dell’art.4 della legge n.223 del 1991,  la procedura di mobilità spetta al giudice di merito che, nel caso di specie, ha correttamente escluso debba contenere tutti gli elementi che caratterizzeranno, se raggiunto, il successivo accordo sindacale.

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2 Febbraio 2016
Cass. n. 1978 del 2 febbraio 2016 – Il contenuto dell’obbligo di fedeltà che, ai sensi dell’art. 2104 Cod. Proc. Civ., grava sul lavoratore deve essere determinato tenendo conto della natura delle prestazioni dovute e di quelle ad esse accessorie
10 Febbraio 2016
Schema Decreto Legislativo Sul Licenziamento Disciplinare
Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,...