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Cass. n. 2113 del 3 febbraio 2016 – La comunicazione con la quale il datore di lavoro apre la procedura di mobilità non necessariamente deve contenere tutti gli elementi che risulteranno dal successivo accordo sindacale

La valutazione dell’adeguatezza della comunicazione con la quale il datore di lavoro apre, ai sensi dell’art.4 della legge n.223 del 1991,  la procedura di mobilità spetta al giudice di merito che, nel caso di specie, ha correttamente escluso debba contenere tutti gli elementi che caratterizzeranno, se raggiunto, il successivo accordo sindacale.