Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 16592 del 07 agosto 2015

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Suprema Corte consiste nel sapere se è illegittima, oppure no, la sanzione disciplinare della multa “non si era presentata al lavoro il 6 gennaio 2004”, e cioè in un giorno festivo ai sensi della l. n. 260 del 1949, “disattendendo la disposizione aziendale con la quale le era stato comunicato che il punto vendita sarebbe rimasto aperto in tale giornata (come pure l’8 dicembre 2003, il 25 aprile 2004 e il 1 maggio 2004) e che in relazione alle ore lavorate nei giorni festivi sarebbe stata corrisposta la retribuzione normale con la maggiorazione per il lavoro straordinario”. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno concluso ribadendo l’autorevole insegnamento secondo cui, “atteso che la L. n. 260 del 1949 , come modificata dalla L. n. 90 del 1954, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività … la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali” è rimessa “solo all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore”. Un caso analogo si è posto, peraltro pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza in esame, con riguardo alla vicenda Electrolux ed al lavoro prestato presso lo stabilimento di Susegana nella giornata del 15 agosto 2015.

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31 Luglio 2015
Cass. Civ., Sent. n. 16265 del 31 luglio 2015
10 Agosto 2015
Cass. Civ., Sent. n. 16662 del 10 agosto 2015