Cass. Civ., Sent. n. 16265 del 31 luglio 2015

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Suprema Corte consiste nel sapere se, ai sensi del combinato disposto dei commi 47 e 67 dell’art.1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio va individuata facendo riferimento al fatto generatore del rapporto né alla contestazione degli addebiti, ovvero alla fattispecie negoziale del licenziamento. Orbene, i giudici di legittimità hanno, anzitutto, premesso che “al fine di individuare il regime sostanziale applicabile alla fattispecie, come anche rimarcato in dottrina, occorre far riferimento al momento di perfezionamento della fattispecie negoziale al quale la legge ancora la rinnovata disciplina relativa alle disposizioni di carattere sostanziale (art. 1, commi 37-46). Diverso è, infatti, il regime transitorio disciplinato dalla legge: la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 67 prevede che i commi da 47 a 66, che disciplinano il nuovo rito, si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa (18 luglio 2012) trovando applicazione anche ai licenziamenti intimati prima di tale data ove la controversia sia stata instaurata dopo di essa; invece le disposizioni di carattere sostanziale (art. 1, commi 37-46) si applicano a partire da tale data”. Quindi, hanno escluso l’operatività del principio di irretroattività giacché “il licenziamento, pur potendo esser definito come «sanzione», non può essere equiparato ad una «pena», essendo pur sempre di natura civile; talché non opera il principio di irretroattività sancito dall’art. 25 Cost., comma 2, che prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Ed invece, “la retroattività delle regole scrutinate, è stata, quindi, calibrata dal legislatore correttamente – nel rispetto, cioè, dei limiti consentiti dalla lettura congiunta dell’art. 11 preleggi dell’art. 25 Cost. , comma 1 – non sul fatto generatore del rapporto lavorativo, come sostenuto dal ricorrente, ma sulla fattispecie negoziale del licenziamento disciplinare, i cui effetti pregiudizievoli per il lavoratore finiscano per configurare il «thema decidendum»”. Sicché, l’apparato sanzionatorio disciplinato dall’art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012 va applicato solo ai licenziamenti comunicati a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge stessa (18 luglio 2012).

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