Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 17777 del 8 settembre 2015

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Suprema Corte consiste nel sapere se, nel caso di esercizio da parte dell’ex dipendente dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto di lavoro si estingua con la permanenza, oppure no, di specifici obblighi retributivi a carico del datore di lavoro ovvero se il danno da ritardo nell’erogazione della predetta indennità sia soggetto al regime civilistico generale della mora debendi. Ed è proprio questa la soluzione che il Supremo Collegio ha ritenuto di dover condividere, se non altro alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della stessa Suprema Corte con la sentenza n. 18353 del 2014 e, cioè, che “ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c.d. tutela reale – quale è quello, nella specie applicabile ratione temporis, previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, nel testo precedente le modifiche introdotte con la L. 28 giugno 2012, n. 92 – opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18 cit., comma 5, il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo con la conseguenza che l’obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall’art. 429 c.p.c. , comma 3, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore”.

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8 Settembre 2015
Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 18136 del 8 settembre 2015
9 Settembre 2015
Roma – 09/09/2015 – La sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale