Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 17436 del 2 settembre 2015

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Suprema Corte consiste nel sapere se è legittimo, oppure no, il licenziamento comminato per scarso rendimento quando questa “scarsità” sia stata determinata da assenze per malattia. Al riguardo, la Suprema Corte, invocando “l’ultratrentennale e sempre costante giurisprudenza di questa S.C. … a partire da Cass. S.U. n. 2072/80”, ha ritenuto che “mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia”. Ond’è che “anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità”. Pertanto, premesso che il “numero di assenze”, seppure “elevato”, non era tale “da esaurire il periodo di comporto” previsto dalla contrattazione collettiva di settore, il Supremo Collegio ha concluso per l’ingiustificatezza del recesso della società dal contratto di lavoro.

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