Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 15058 del 17 luglio 2015

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Suprema Corte consiste nel sapere se è legittimo, oppure no, il licenziamento comminato ai dipendenti per essersi appropriati di beni aziendali, ossia di alcuni prodotti alimentari del supermercato dove erano adibiti, poi consumati sul posto. Orbene, il Supremo Collegio, discostandosi leggermente dalla ricostruzione puramente “materiale” del fatto che assurge a giusta causa (cfr., invece, Cass. Civ., Sez. lav., Sent. n. 23661 del 6 novembre 2014) per abbracciare la diversa ricostruzione in senso “giuridico”, ha affermato che costituisce un apprezzamento che, se congruamente motivato è insindacabile nel giudizio di legittimità, quello attinente “la particolare tenuità del danno, trattandosi di beni di scarso valore commerciale”. Apprezzamento, questo, che rientra nella più generale valutazione della “gravità degli addebiti, essendo … necessario che essi rivestano il carattere di grave negazione dell’elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto all’adempimento dei futuri obblighi lavorativi”.

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Trib. Frosinone Sez. lavoro, Sent. del 16 luglio 2015
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