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Trib. di Roma, sent. 13 luglio 2021, n. 6803 – Risarcito il dipendente sottoposto dopo la reintegra a una forzata inattività

 

Il comportamento del datore che lascia in condizioni di inattività il dipendente «non solo viola l’articolo 2103 Cc ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza (nella fattispecie, il ricorrente ha descritto le mansioni svolte prima del recesso, caratterizzate da una professionalità maturata e cresciuta negli anni, cossiché deve ritenersi che l’inattività cui è stato costretto, abbia irrimediabilmente interrotto il processo di crescita professionale e minato la progressione in carriera e i guadagni del lavoratore).