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Cass. Civ., sez. lav., 15 marzo 2016, n. 5056 – Il licenziamento per il rifiuto di mutare il luogo della prestazione lavorativa dal proprio domicilio alla sede dell’azienda

Con sentenza n. 5056 del 15 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento disciplinare comminato a seguito del rifiuto del lavoratore alla direttiva del datore di lavoro di procedere a prestare le proprie attività non più presso il proprio domicilio ma presso i locali dell’azienda. E ciò perché “la determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra nella potestà organizzativa del datore di lavoro ed incontra un limite esclusivamente nelle disposizioni dettate in materia di trasferimento del lavoratore, che non possono venire in rilievo (come nel caso di specie) qualora sia impossibile ravvisare presso il domicilio del dipendente un’autonoma unità produttiva, ma al limite una dipendenza aziendale rilevante ai fini di cui all’art. 413 c.p.c.”.