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Cass. n. 1978 del 2 febbraio 2016 – Il contenuto dell’obbligo di fedeltà che, ai sensi dell’art. 2104 Cod. Proc. Civ., grava sul lavoratore deve essere determinato tenendo conto della natura delle prestazioni dovute e di quelle ad esse accessorie

Non integra violazione del dovere di diligenza  di cui all’art. 2104 Cod.Civ.  l’omissione, da parte del lavoratore, di una condotta che non sia prevista tra quelle contrattualmente dovute e che, comunque, non risulti , ai fini della più utile esecuzione della prestazione di lavoro,  ad  esse complementare o accessoria.

Allo stesso modo non integra violazione di quel dovere l’omissione da parte del lavoratore di condotte che, oltre a non rientrare nell’ambito delle prestazioni da lui contrattualmente dovute, siano di competenza di superiori livelli di controllo e di responsabilità esistenti nell’ambito dell’organizzazione  dell’azienda datrice di lavoro.