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Cass. n. 25046 del 1 dicembre 2015 – Rapporto tra la fase a cognizione sommaria e la fase di opposizione nel cd. rito Fornero; regime delle eccezioni

La Corte di Cassazione enuncia un principio di fondamentale importanza per il contenzioso del lavoro.

Afferma, infatti che «le due fasi del giudizio di primo grado», quella di cognizione sommaria ex comma 49 art. 1 l. n. 92 del 2012 e quella di cognizione ordinaria ex comma 51 del medesimo art. 1 cit. «si inseriscono nel medesimo grado e si pongono in rapporto di prosecuzione».

Ne deriva secondo i giudici di legittimità che «l’opposizione può investire nuovi profili soggettivi ed oggettivi, fra i quali le eccezioni in senso stretto», «come quella di decadenza», ancorché non sollevate nella fase sommaria.

E ciò perché la fase di opposizione, a questo punto, «non vale come impugnazione, ossia come istanza di revisione del precedente giudizio, inidonea ad introdurre nuovi temi della disputa».