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Trib. Roma, est. Sordi, ud. 30.9.2015 R.g. n. 4245/2015 – Efficacia temporale dell’art. 2103 c.c. nella versione Jobs act

Il Tribunale di Roma propone una prima interpretazione dell’art. 2103 c.c. nel testo riformato dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con decorrere dal 25 giugno 2015. In particolare affronta la fondamentale questione della efficacia intertemporale della normativa di riforma.

Anzitutto, il Tribunale romano ritiene che «in difetto di qualsiasi norma transitoria» la «novella legislativa si applica anche ai rapporti di lavoro già in corso alla data della sua entrata in vigore».

Quindi affronta il tema susseguente della applicabilità anche ai «mutamenti di mansioni disposti prima del 25 giugno 2015 e in atto ancora dopo quella data».

A questa seconda questione il Tribunale da risposta affermativa qualificando «il demansionamento del lavoratore» in termini di «illecito permanente» «nel senso che esso si attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori».

E di conseguenza «la valutazione della liceità o meno della condotta posta in essere dal datore di lavoro nell’esercizio del suo potere di assegnare e variare (a certe condizioni) le mansioni che il dipendente è chiamato a ad espletare va necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno».