Trib. Asti, est. Lo Bello, ud. 29 settembre 2015 – R.G. n. 590/2015 – Limiti all’utilizzo della mail aziendale a fini di proselitismo

Il Tribunale di Asti è chiamato a verificare se sia consentito al sindacato l’uso della email aziendale ai fini di proselitismo e informativa. Nello specifico, con la sentenza richiamata è stata negata la antisindacalità del comportamento del datore di lavoro che aveva predisposto un filtro inibitore, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

La prima è che non sarebbe consentita l’«assimilazione» tra «comunicato tramite posta elettronica» e «volantinaggio telematico», strumentale ad invocare la protezione dell’art. 26 St. Lav., mancando il «presupposto normativo, ossia che la consegna avvenga all’interno di un luogo di lavoro».

Sicché non esisterebbe affatto «un diritto dell’O.S. a svolgere attività di proselitismo avvalendosi della rete aziendale di posta elettronica, che, essendo uno spazio chiuso e accessibile solo per ragioni di servizio, non è assimilabile ad altri spazi aziendali aperti e utilizzabili dai lavoratori per finalità non direttamente produttive».

Tanto più che, aggiunge il Tribunale astigiano, pur ammettendo che «il volantinaggio elettronico possa essere ricondotto alla tradizionale diffusione di comunicati cartacei», ne deriverebbe, comunque, la necessità che l’azione di proselitismo venga effettuato «senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale».

Mentre «liberalizzare senza limite alcuno» tale volantinaggio finirebbe con l’«interferire con l’attività lavorativa del singolo».

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