Cass. Civ., Sent. n. 19142 del 28 settembre 2015

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Suprema Corte consiste nel sapere se nel rito di cui all’art. 1, comma 48, della legge 29 giugno 2012, n. 92, è preclusa, oppure no, la proposizione, nella fase di opposizione, di una domanda nuova (nella specie di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo) e, quindi, se è consentita, oppure no, la sola modificazione, previa autorizzazione del giudice, della domanda. Orbene, il Supremo Collegio, con motivazione alquanto sintetica, ha ritenuto di dover concludere per l’inammissibilità della domanda di reintegrazione per licenziamento ritorsivo proposta “soltanto in sede di opposizione all’ordinanza di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 49. Ed invero, concludono i giudici di legittimità, “anche nel rito di cui alla legge ult. cit, come nel rito generale del lavoro, mentre è consentita, previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la domanda nuova per mutamento della causa petendi, ossia per introduzione di un tema dell’indagine di fatto completamente diverso”.

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