Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 17990 del 11 settembre 2015

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Suprema Corte consiste nel sapere se l’art. 16 del CCNL Dirigenti Industria del 23 maggio 2000, quando riconosce il diritto del dirigente che, a seguito di mutamenti della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva il proprio rapporto di lavoro nel termine di 60 giorni, con diritto corresponsione, oltre del TFR, anche di un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, integri, oppure no, un’autonoma fattispecie di licenziamento rispetto alla giusta causa ed al giustificato motivo. Orbene, la Suprema Corte ha ritenuto di dover concludere in senso positivo, in quanto “ciò che conta è il verificarsi dell’effetto giuridico del mutamento nell’organizzazione aziendale a costituire quella situazione di pregiudizio per la quale la norma contrattuale collettiva appresta la tutela”. Peraltro, proseguono i giudici di legittimità, “la norma collettiva scrutinata non [può] essere correttamente interpretata alla stregua di una forfetizzazione dell’indennità di recesso per giusta causa: nell’idoneità ad integrarla, oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, di un demansionamento vietato, in quanto non temporaneo o effettuato solo per il tempo occorrente alla realizzazione di una nuova struttura produttiva, ma piuttosto incidente sulla riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale e, con riguardo al dirigente, altresì sulla rilevanza del ruolo”.

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9 Settembre 2015
Roma – 09/09/2015 – La sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale
11 Settembre 2015
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 17987 del 11 settembre 2015