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Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 17589 del 4 settembre 2015

il team di avvocati coordinato dal Chairman Prof. Avv. Mattia Persiani e dal Senior Partner Avv. Giovanni Beretta vince in Cassazione per la RAI S.p.A. In particolare, il Supremo Collegio ha affermato che i dipendenti giornalisti non vantano un diritto soggettivo perfetto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento del settantesimo anno di età, essendo tale prosecuzione esclusivamente subordinata al raggiungimento di apposito accordo in tal senso con il datore di lavoro. Le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno, quindi, ravvisato l’esistenza di un’area di recedibilità ad nutum per la RAI nel caso in cui intenda avvalersi della facoltà di cui all’art. 33 del CNLG nei confronti di chi abbia compiuto il 65° anno di età. Allo stesso tempo, le medesime Sezioni Unite, quando hanno affermato che l’unica norma invocabile nel caso in esame è quella contenuta nel comma 24 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, e non già quella contenuta nel precedente comma 4, hanno rafforzato l’autonomia gestionale degli Enti previdenziali privatizzati riconoscendo la loro esclusiva competenza con riguardo all’individuazione delle misure necessarie a garantire l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni.