Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 17631 del 4 settembre 2015

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Suprema Corte consiste nel sapere se la disciplina di cui all’art. 2495 c.c., secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società, a seguito della riforma operata dal D.Lgs del 17 gennaio 2003, n. 6, sia applicabile, oppure no, anche alle società di persone. La questione trae origine, in particolare, da ciò che al socio accomandatario dell’ormai estinta società di persone era stata notificata apposita cartella di pagamento dall’INPS in data 5 giugno 2001, laddove la società, però avrebbe dovuto considerarsi cancellata già a far tempo dal 7 marzo 2001. Sennonché, sul punto sono già intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 4060 del 2010 che hanno fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 4 del D.lgs. n. 6 del 2003, a mente della quale “la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003 , e con decorrenza, dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore”. Pertanto, tenuto conto anche della più recente pronuncia n. 6070 del 2013 resa sempre dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “è applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro delle imprese, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione dell’art. 2495, e sia rimasto per loro in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312 c.c. , (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324 c.c.)”, il Supremo Collegio ha concluso, nel caso in esame, che “l’evento della cancellazione è divenuto opponibile ai terzi soltanto a far data dal 1 gennaio 2004” e, quindi, per la piena validità della cartella esattoriale opposta.

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4 Settembre 2015
Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 17589 del 4 settembre 2015
8 Settembre 2015
Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 18136 del 8 settembre 2015