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Cass. Civ., Sent. n. 16662 del 10 agosto 2015

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Suprema Corte consiste nel sapere se, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge 29 giugno 2012 n. 92, le domande diverse da quella avente ad oggetto la reintegra del posto di lavoro, devono, oppure no, basarsi su «fatti costitutivi» identici a quelli fondanti la richiesta nel giudizio di tutela reale e, più in particolare, se è proponibile, oppure no, la domanda di riassunzione del prestatore di lavoro ai sensi dell’art. 8 della 1egge 15 luglio 1966 n 604, spiegata in via subordinata all’applicazione dell’art. 18 1egge 20 maggio 1970 n. 300. Orbene, nel caso in esame, giudici di legittimità hanno concluso per l’inammissibilità della domanda di riassunzione proposta in via subordinata ex art. 8 della legge n. 604 del 1966, “non potendosi dubitare che la domanda … sia basata su «fatti costitutivi» diversi da quelli fondanti la domanda di reintegra ex art. 18 stat. lav.”. Diversamente opinando, e quindi a voler ammettere la proponibilità di siffatta domanda, sia pure in via subordinata, nel c.d. Rito Fornero, si verificherebbe, stando alla motivazione di cui alla sentenza in esame, un “non giustificato ampliamento” del c.d. Rito Fornero, il quale “avrebbe ricadute negative non solo in termini di qualità della risposta giudiziaria” e provocherebbe “una dilatazione dei tempi del processo non coerente – è opportuno rimarcarlo ancora un volta – con le finalità primarie della normativa scrutinata”.