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Trib. Frosinone Sez. lavoro, Sent. del 16 luglio 2015

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione del Tribunale consiste nel sapere se il trattamento di fine servizio, quale indennità prevista nel rapporto di lavoro dipendente, deve essere, oppure no, calcolato tenendo conto, ai sensi dell’art. 3bis, comma 11 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 del trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito durante il periodo di aspettativa senza assegni ed in considerazione del trattamento di previdenza e quiescenza avente natura previdenziale. Al riguardo, il Giudice barese, in aderenza a quanto dichiarato dalla Suprema Corte di Cassazione, ha concluso che “il periodo di aspettativa è utile ai fini di quiescenza e di previdenza” e che “le Amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui al D.lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7 e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato”. Da qui l’accoglimento del ricorso spiegato dal dipendente.