Trib. Frosinone Sez. lavoro, Sent. n. 570 del 7 luglio 2015

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione del Tribunale di Frosinone consiste nel sapere se rientra, oppure no, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex art. 4 del d.p.r. n. 1124 del 1965 anche il socio amministratore. Ebbene, il Tribunale del merito ha ritenuto di dover affermare che “la posizione di semplice socio amministratore con attività di sovrintendenza del lavoro altrui non presente alcun rilievo a fini assicurativi”. In particolare, il giudice frusinate perveniva a tali conclusioni rilevando, da un lato, che il socio amministratore in questione “non partecipa all’attività della società … in quanto impegnat[o] in altra società a tempo pieno”. D’altro lato, il medesimo giudice rilevava che, ai sensi della circolare n. 66 del 7 novembre 2008 dell’INAIL, l’obbligo contributivo per il datore di lavoro sorge esclusivamente in ragione dello svolgimento di attività manuale da parte dei soci, a prescindere dal loro formale inquadramento.

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3 Luglio 2015
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 13693 del 3 luglio 2015
16 Luglio 2015
Trib. Frosinone Sez. lavoro, Sent. del 16 luglio 2015