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Corte App. L’Aquila, Sez. lavoro, Sent. del 25 giugno 2015 (R.G. n. 666/14)

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Corte del merito consiste nel sapere se il decreto ingiuntivo concesso all’INPS per il recupero di somme che sono state dichiarate non dovute con sentenza passata in giudicato rispecchi, oppure no, tutti i requisiti richiesti dagli artt. 633 Cod. Proc. Civ. e ss. La questione deriva da ciò che nel provvedimento portato in esecuzione dall’INPS e sulla base del quale l’Istituto previdenziale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo prevedeva soltanto una “condanna generica”. Sul punto, il Collegio aquilano ha richiamato un noto orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 9685 del 2000), a mente del quale “la sentenza di condanna generica (che non consenta cioè di determinare le pretese economiche del creditore in base al contenuto del titolo stesso, richiedendosi per la determinazione esatta dell’importo elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge), pur non costituendo idoneo titolo esecutivo, è comunque utilizzabile come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del debitore un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti”. Peraltro, proseguiva il medesimo Collegio, “l’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d’appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell’istituto della condictio indebiti, sia perché si ricollega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell’accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della norma citata, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti”. Onde la piena recuperabilità, a mezzo decreto ingiuntivo, delle somme dichiarate non dovute, anche in un’unica soluzione, costituendo la sentenza che riconosce l’indebito un’actio iudicati.