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Corte App. L’Aquila, Sez. lavoro, Sent. del 25 giugno 2015 (R.G. n. 399/14)

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Corte del merito consiste nel sapere se è dimostrabile in via presuntiva, oppure no, il sinallagma tra la prestazione di lavoro resa nei confronti della società distaccante da parte dei lavoratori distaccati presso una società terza. Precisamente, l’INAIL aveva azionato il proprio preteso diritto di credito per ciò che i lavoratori erano in larga parte di nazionalità araba così come la società distaccataria, mentre la società distaccante era statunitense ed i compensi percepiti da quei lavoratori erano in valuta Dollaro USA. Sennonché, il Collegio aquilano ha ritenuto di dover disattendere le pretese dell’Istituto, fondate – come detto – su una prova presuntiva, in favore di una prova più certa. E così, “in mancanza della individuazione di uno specifico oggetto e della relativa causale che consenta di individuare, a fronte del pagamento in moneta estera, la corrispondente prestazione lavorativa come svolta all’interno dello stabilimento della società K. [i.e. la società distaccante], mediante l’uso delle apparecchiature ivi in dotazione”, nessun credito è risultato dovuto all’INAIL.