Corte App. L’Aquila, Sez. lavoro, Sent. del 25 giugno 2015 (R.G. n. 224/15)

la quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Corte del merito consiste nel sapere se è valida ed efficace, oppure no, l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento sottoscritta dal solo avvocato difensore. Orbene, il Collegio aquilano ha ricordato, anzitutto, che, sin dalla risalente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2179 del 1987, “l’impugnazione del licenziamento può essere svolta anche da un terzo, purché munito di procura rilasciata prima della impugnativa stessa, ovvero anche successivamente, purché in epoca antecedente alla scadenza del termine, sol oscillando quanto alle modalità con cui deve essere portata a conoscenza del datore la procura”. Quindi, in ragione di tale principio, i medesimi giudici hanno ritenuto che “il fatto che l’Avv. D. L. abbia proposto l’impugnativa di licenziamento in nome e per conto dell’A., dichiarando di aver ricevuto una procura speciale da parte di questi in data 9/2/2013, a fronte del licenziamento comunicato il 31/1/2013, senza però né allegare la procura all’atto di impugnazione (ciò che avrebbe comportato la prova di aver ricevuto detta procura in epoca antecedente alla scadenza del termine di 60 giorni per l’impugnazione, la c.d. “data certa”), né, a fronte dell’eccezione della controparte, fornire neanche in giudizio la prova della data certa in cui gli era stata conferita detta procura, non può far ritenere che egli fosse munito di procura prima della scadenza dei 60 giorni concessi per l’impugnativa del licenziamento, sia per concessione avvenuta prima dell’atto stesso, sia per successiva ratifica”. Né a diverse conclusioni è possibile pervenire in ragione del disposto di cui all’art. 2704 Cod. Civ., pure invocato in giudizio, giacché, a mente della citata norma di legge, “la data può considerarsi certa oltre che dal giorno in cui si sono verificati i fatti espressamente indicati nella norma, anche dal giorno in cui si è verificato un qualsiasi altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”. Onde il rigetto del ricorso in appello essenzialmente in ragione di ciò che “non può … essere la data della formazione di un documento oggetto della prova per testi, o per presunzioni, ma un fatto a cui possa con certezza ricollegarsi il tempo della formazione del documento”.

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25 Giugno 2015
Corte App. L’Aquila, Sez. lavoro, Sent. del 25 giugno 2015 (R.G. n. 666/14)
3 Luglio 2015
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 13693 del 3 luglio 2015