1

Trib. civ. Roma, est. Bernardo, ud. 15 maggio 2015 – R.G. n. 19211/2014 – Natura giuridica e campo di applicazione del Testo unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014

Il Tribunale di Roma su ricorso delle Confederazione USB, l’USB lavoro privato e SNATER viene chiamato a giudicare circa la pretesa nullità di alcune clausole della parte terza del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, in quanto escludono dalla titolarità della contrattazione collettiva, senza neppure considerare la loro effettiva e verificabile rappresentatività, le organizzazioni sindacali non firmatarie o non aderenti.

Il Tribunale di Roma, affronta anzitutto la questione inerente la natura giuridica da attribuire allo stesso Testo Unico, che, senza alcuna esitazione, viene definito «un contratto di diritto comune».

Dalla natura contrattuale, secondo la pronuncia in questione, discende poi ex art. 1372 Cod. Civ. che il Testo Unico regolamenta i comportamenti e pone delle limitazioni esclusivamente per i soggetti firmatari, mentre non incide sui diritti sindacali delle organizzazioni diverse da quelle firmatarie o aderenti all’accordo medesimo.

Queste ultime, peraltro, non soltanto non hanno un interesse tutelabile «ad aderire solamente a parte dell’accordo, espungendo le clausole non condivise», ma non vengono neppure menomate nei diritti sindacali, perché, «a prescindere dalle limitazioni» discendenti dalla mancata adesione al Testo Unico, nulla impedisce loro «di esercitare tutti i diritti sindacali riconosciuti e tutelati dalla Costituzione e dalla legge».